Cessioni di Fabbricato
aggiornamento pagina 09/05/2007
Chiunque ceda ad altri, a qualsiasi titolo e per un periodo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, è tenuto ad effettuare la comunicazione di cessione di fabbricato entro 48 ore all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco).
Sono esonerati dall'obbligo della cessione di fabbricato, gli esercenti di attività sottoposte a licenza di polizia che comportano già la notifica all'Autorità di P.S. (es.: alberghi, pensioni, locande, affittacamere, complessi ricettivi, etc.).
Sono altresì esclusi dall'obbligo della comunicazione i contratti di rinnovo della locazione in caso di proroga in favore del medesimo soggetto già a suo tempo denunciato.
normativa di riferimento: D.L. n. 59 del 21/03/1978, convertito in Legge n. 191 del 18/05/1978
La denuncia di cessione di fabbricato va presentata su apposito modello in triplice copia all'Ufficio Polizia Locale, all'Ufficio Protocollo o inviata mediante raccomantata con ricevuta di ritorno entro 48 ore dall'effettiva consegna dell'immobile.
ATTENZIONE: La violazione della predetta disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa da 103,29 a 1.549,37, conciliabile con 206,58.